I requisiti sono:
– Non avere altri vincoli matrimoniali o unioni civili
– Non essere interdetti per infermità di mente
– Non essere sottoposti a procedimento di interdizione
– Non essere tra loro discendenti o ascendenti in linea retta
– Non essere tra loro fratelli o sorelle, germani, consanguinei o uterini
– Non essere tra loro legati dal vincolo di parentela zio/nipote
– Non essere tra loro affini in linea retta, neppure per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili
– Non essere tra loro affini in linea collaterale in secondo grado
– Non essere tra loro adottanti, adottati né loro discendenti
– Non essere figli adottivi della stessa persona
– Non essere tra loro adottato e figlio dell’adottante
– Non essere tra loro adottato e coniuge dell’adottante né adottante e coniuge dell’adottato
– Non essere stati condannati con sentenza definitiva per omicidio, consumato o tentato nei confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di loro o di non essere sottoposti a rinvio a giudizio o misura cautelare per uno di tali diritti.
I cittadini stranieri, nella richiesta all’ufficiale di Stato civile, una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese in cui viene attestato il suo stato libero e il conseguente nulla osta all’unione civile.