In caso di regolarizzazione spontanea, le sanzioni saranno ridotte nel modo seguente:
SANZIONE
(minimo: 30% dell’imposta dovuta, ridotto alla metà per ritardi non superiori a 90 giorni)
TERMINE PER IL PAGAMENTO
IN CASO DI OMESSO, TARDIVO O PARZIALE VERSAMENTO
0,1% (1/15) del minimo per ogni giorno di ritardo
entro 14 gg dalla data della violazione
1,50% (1/10) del minimo
entro 30 gg dalla data della violazione
1,67% (1/9) del minimo
– entro 90 gg dalla data dell’errore e dell’omissione
– entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in caso di regolarizzazione degli errori o omissioni
3,75% (1/8) del minimo
– entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativa all’anno di commissione della violazione o entro 1 anno dalla omissione o dall’errore quando non è prevista la dichiarazione periodica
4,29% (1/7) del minimo
– entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativa all’anno successivo a quello di commissione della violazione o entro 2 anni dalla omissione o dall’errore quando non è prevista la dichiarazione periodica
5% (1/6) del minimo
– oltre il termine dichiarazione dell’anno successivo alla violazione in caso di dichiarazione periodica;
– quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione/errore, e comunque non oltre il termine dell’accertamento
SANZIONE
(minimo: 100% dell’imposta dovuta)
TERMINE PER IL PAGAMENTO
IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE
10% (1/10) del minimo
– entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
16,66% (1/6) del minimo
– oltre 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione e sino alla data di notifica dell’avviso di accertamento
SANZIONE
(minimo: 50% dell’imposta dovuta)
TERMINE PER IL PAGAMENTO
IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE
5,55 % (1/9) del minimo
– entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
6,25% (1/8) del minimo
– entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativa all’anno di commissione della violazione o entro 1 anno dalla omissione o dall’errore quando non è prevista la dichiarazione periodica
7,14% (1/7) del minimo
– entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativa all’anno successivo a quello di commissione della violazione o entro 2 anni dalla omissione o dall’errore quando non è prevista la dichiarazione periodica
8,33% (1/6) del minimo
– oltre il termine dichiarazione dell’anno successivo alla violazione in caso di dichiarazione periodica;
– quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione/errore, e comunque non oltre il termine dell’accertamento
10% (1/5) del minimo
– notifica processo verbale di contestazione
All’importo della tassa dovuto ed alla sanzione calcolata come sopra indicato, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale.